INFORMAZIONI |
Il servizio soddisfa l’esigenza di consentire la pubblicazione di un giornale o periodico. Il registro della stampa periodica è stato istituito dalla legge 8/2/1948 n. 47 per la quale, ai sensi dell’art. 5, nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione deve effettuarsi la pubblicazione (sede dell’editore). |
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NORME DI RIFERIMENTO |
Legge 08/02/1948 n. 47 – art. 1 Legge 7/03/2001 n. 62 |
CHI PUO’ RICHIEDERLO |
Il proprietario. Se il proprietario è una persona giuridica, il legale rappresentante deve chiedere l’iscrizione. La domanda può essere consegnata da persona delegata: in questo caso le firme (del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile), devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco. |
COME |
Con domanda in bollo da € 16,00 diretta al Presidente del Tribunale accompagnata da fotocopia di un documento di identità dei sottoscrittori. Se persona giuridica la domanda (v. modulistica) va redatta su carta intestata. Da essa devono risultare:
Occorre allegare:
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EFFETTI |
Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria |
COSTI |
€ 16,00 per domanda; € 16,00 per dichiarazione caratteristiche del periodico; € 168,00 tassa di concessioni governative da effettuare sul c/c postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative”, la cui attestazione di versamento deve essere depositata a seguito dell’iscrizione; € 16,00 e € 3,92 per ogni autentica che si esegue in cancelleria. Per le onlus vi è esenzione dalla tassa di concessione governativa e dall’imposta di bollo. Gli atti relativi al Direttore responsabile sono però sempre soggetti a bollo e diritti. |
VARIAZIONI |
Allo stesso modo vanno registrate, entro 15 giorni dal verificarsi, tutte le variazioni che intervengono successivamente, con la sola differenza, rispetto ai costi, che non occorre il versamento della tassa concessioni governative. Le variazioni si richiedono presentando domanda in carta da bollo da € 16,00 con firma autenticata del proprietario. Per il cambiamento del proprietario: domanda redatta dal nuovo proprietario indicando gli estremi della registrazione della testata presso il Tribunale con allegata la documentazione prevista per l’iscrizione e quella atta a dimostrare il passaggio di proprietà; autocertificazione (v. punto 1); nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con firma autenticata del nuovo proprietario; nel caso di società o persona giuridica per il cambiamento del LEGALE RAPPRESENTANTE: per il cambiamento del DIRETTORE RESPONSABILE: per il cambiamento della PERIODICITÀ, TITOLO, TIPOGRAFIA, INDIRIZZO ecc.: domanda firmata dal proprietario o legale rappresentante; nel caso di persona giuridica per il cambio della sede, della denominazione sociale o del titolo, ecc. unire verbale di assemblea che ha deliberato la variazione in copia conforme; CESSAZIONE della PUBBLICAZIONE: L'efficacia della registrazione cessa qualora si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno. |
DOVE SI RICHIEDE |
Cancelleria Volontaria Giurisdizione. Per eventuali informazioni o chiarimenti: e mail: [email protected] |
NOTA BENE |
Per il rilascio del certificato di iscrizione occorre chiedere all’Ufficio un certificato di registrazione con domanda firmata da proprietario o direttore responsabile in bollo da € 16,00 alla quale occorre allegare ulteriore marca da € 16,00 e una da € 3,92 |
SUPPLEMENTO |
La pubblicazione di supplementi di periodici pubblicati con regolare periodicità prevede una comunicazione in bollo da € 16,00, sottoscritta dal proprietario e diretta al Tribunale, che provvederà attraverso apposita annotazione sul registro stampa in corrispondenza del numero di registrazione della testata. |
TESTATE ON LINE |
La registrazione di una testata giornalistica on line si richiede presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la testata ha la redazione. Non esiste obbligo di registrazione per i periodici esclusivamente telematici (art. 3 bis Legge 103/2012) realizzati esclusivamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domande di agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui inferiori a 100,000 €. |