Registrazione di giornali o periodici

INFORMAZIONI

Il servizio soddisfa l’esigenza di consentire la pubblicazione di un giornale o periodico. Il registro della stampa periodica è stato istituito dalla legge 8/2/1948 n. 47 per la quale, ai sensi dell’art. 5, nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione deve effettuarsi la pubblicazione (sede dell’editore).

NORME DI RIFERIMENTO

 Legge 08/02/1948 n. 47 – art. 1 Legge 7/03/2001 n. 62

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Il proprietario. Se il proprietario è una persona giuridica, il legale rappresentante deve chiedere l’iscrizione. La domanda può essere consegnata da persona delegata: in questo caso le firme (del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile), devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

COME

Con domanda in bollo da € 16,00 diretta al Presidente del Tribunale accompagnata da fotocopia di un documento di identità dei sottoscrittori. Se persona giuridica la domanda (v. modulistica) va redatta su carta intestata. Da essa devono risultare:

  1. Nome, cognome, luogo e data di nascita,  residenza e codice fiscale del Proprietario, dell’Editore (colui che pubblica), se diverso, del Direttore Responsabile e indicazione della tipografia;
  2. Titolo e sottotitolo, periodicità, sede, carattere, luogo di pubblicazione;
  3. Tecnica di diffusione (se stampa: nome e indirizzo della tipografia – se giornale radio: nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente – se telegiornale: canale, nome dell’emittente, studi da cui si trasmette – se periodico telematico: nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto del Ministero delle Comunicazioni che ha autorizzato il service provider, indirizzo web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del decreto ministeriale.

Occorre allegare:

  1. Per il proprietario e l’editore (se diverso dal proprietario) autocertificazione in carta semplice (v. modulistica);
  2. Per il direttore responsabile autocertificazione in carta semplice (v. modulistica);
  3. Dichiarazione in bollo (allegata modulo di domanda) redatta secondo il facsimile, dalla quale risultino le caratteristiche del periodico, i dati del proprietario, dell’editore e del direttore (compresa l’inesistenza di mandato parlamentare per il direttore responsabile; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore responsabile). Le firme in calce a tale dichiarazione devono essere autenticate o dal notaio o dagli altri soggetti abilitati o dal cancelliere al momento del deposito in Cancelleria (infatti questa dichiarazione equivale ad implicita accettazione della carica);
  4. Per società: copia autentica in bollo da € 16,00 (ogni 100 righe) dell’atto di costituzione; certificato della Camera di Commercio  dal quale risulti l’iscrizione della società alla data della presentazione della domanda, il nome del legale rappresentante e i relativi poteri;
  5. Per associazioni: copia autentica in bollo dell’atto costitutivo registrato;
  6. Per le onlus: documentazione attestante l’iscrizione  nel relativo pubblico registro  ( in questo caso si ha diritto all’esenzione dalla tassa di concessione governativa e dall’imposta di bollo. Gli atti relativi al Direttore responsabile sono però sempre soggetti a bollo e diritti).

EFFETTI

Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria

COSTI

€ 16,00 per domanda;

€ 16,00 per dichiarazione caratteristiche del periodico;

€ 168,00 tassa di concessioni governative da effettuare sul c/c postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative”, la cui attestazione di versamento deve essere depositata a seguito dell’iscrizione;

€ 16,00 e € 3,92 per ogni autentica che si esegue in cancelleria.

Per le onlus vi è esenzione dalla tassa di concessione governativa e dall’imposta di bollo. Gli atti relativi al Direttore responsabile sono però sempre soggetti a bollo e diritti.

VARIAZIONI

Allo stesso modo vanno registrate, entro 15 giorni dal verificarsi, tutte le variazioni che intervengono successivamente, con la sola differenza, rispetto ai costi, che non occorre il versamento della tassa concessioni governative. Le variazioni si richiedono presentando domanda in carta da bollo da € 16,00 con firma autenticata del proprietario.

Per il cambiamento del proprietario: domanda redatta dal nuovo proprietario indicando gli estremi della registrazione della testata presso il Tribunale con allegata la documentazione prevista per l’iscrizione e quella atta a dimostrare il passaggio di proprietà; autocertificazione (v. punto 1); nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con firma autenticata del nuovo proprietario;

nel caso di società o persona giuridica per il cambiamento del LEGALE RAPPRESENTANTE:
Domanda firmata dal nuovo  legale rappresentante; unire verbale di assemblea in copia conforme  che ha deliberato la variazione autocertificazione  relativa a cittadinanza  e godimento diritti politici del nuovo legale rappresentante [vedi punto 1]; nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo legale rappresentante [vedi punto 3];

per il cambiamento del DIRETTORE RESPONSABILE:
domanda firmata dal proprietario con la quale chiede la sostituzione e indica le generalità del nuovo direttore;  autocertificazione   relativa a cittadinanza, godimento diritti politici, inesistenza mandato parlamentare   e iscrizione nell’albo dei giornalisti [vedi punto 2];  nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo direttore compresa dichiarazione di inesistenza di mandato parlamentare [vedi punto 3];

per il cambiamento della PERIODICITÀ, TITOLO, TIPOGRAFIA, INDIRIZZO ecc.: domanda firmata dal proprietario o legale rappresentante; nel caso di persona giuridica per il cambio della sede, della denominazione sociale o del titolo, ecc. unire verbale di assemblea che ha deliberato la variazione in copia conforme;

CESSAZIONE della PUBBLICAZIONE:
domanda presentata dal proprietario o legale rappresentante; nel caso di persona giuridica, unire verbale di assemblea che ha deliberato cessazione in copia conforme.

L'efficacia della registrazione cessa qualora si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione.

Per eventuali informazioni o chiarimenti:

e mail: [email protected] 

NOTA BENE

Per il rilascio del certificato di iscrizione occorre chiedere all’Ufficio un certificato di registrazione con domanda firmata da proprietario o direttore responsabile in bollo da € 16,00  alla quale occorre allegare ulteriore marca da  € 16,00 e una da € 3,92

SUPPLEMENTO

La pubblicazione di supplementi di periodici pubblicati con regolare periodicità prevede una comunicazione in bollo da € 16,00, sottoscritta dal proprietario e diretta al Tribunale, che provvederà attraverso apposita annotazione sul registro stampa in corrispondenza del numero di registrazione della testata.

TESTATE ON LINE

La registrazione di una testata giornalistica on line si richiede presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la testata ha la redazione.

Non esiste obbligo di registrazione per i periodici esclusivamente telematici (art. 3 bis Legge 103/2012) realizzati esclusivamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domande di agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui inferiori a 100,000 €.