|
INFORMAZIONI |
Al Giudice di Pace si può presentare opposizione per molte sanzioni amministrative in contestazione di importi inferiori ad € 15.493. Per le violazioni al codice della strada (D. Lgv. 285/92) il Giudice di Pace ha competenza esclusiva che prescinde dal valore. Nel caso di ricorso contro le sanzioni per infrazione al codice della strada si può presentare: 1. ricorso avverso la multa per infrazione al codice della strada, (alternativo alla presentazione del ricorso al Prefetto): - si può presentare ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione amministrativa oppure avverso la cartella esattoriale che viene inviata quando la multa non viene pagata. In tale caso il ricorso può essere presentato solo per vizi della cartella, errori materiali della stessa oppure come primo atto ricevuto per contestare la sanzione originariamente applicata; l’importo della sanzione contenuto nella cartella, di norma, è raddoppiato. 2. ricorso avverso l’ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per una multa. In entrambi i casi il pagamento delle sanzioni irrogate preclude il ricorso. Si ricorda che non si può presentare ricorso avverso l’avviso di violazione (la multa lasciata sul parabrezza). Bisognerà attendere la notifica del relativo verbale. |
|---|---|
|
TERMINI |
Il ricorso avverso i predetti atti va presentato entro 30 giorni dalla data di notifica degli stessi oppure dal giorno della contestazione, se immediatamente effettuata su strada, nel caso del verbale. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato. E’ ammesso l’invio con plico postale raccomandato, meglio con avviso di ricevimento per avere prova dell’avvenuta ricezione da parte dell’ufficio. |
|
MODALITA’ |
Il ricorso va presentato in originale, sottoscritto dal ricorrente - VEDASI FAC SIMILE - al quale va allegato l'originale dell'atto impugnato, e la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato come da tabella contributo unificato. Si potrà presentare anche eventuale ulteriore documentazione che si riterrà opportuno esibire al Giudice. Il mancato pagamento del contributo unificato comporterà la NON iscrizione a ruolo del ricorso. |
|
PRESENTA |
Va presentato all’Ufficio del Giudice di Pace competente in relazione al territorio in cui è stata elevata la sanzione che fisserà udienza dove il ricorrente potrà esporre le proprie ragioni in contraddittorio con l’ente sanzionante. |