Ammortamento titoli di credito smarriti o distrutti

INFORMAZIONI

L’ammortamento di un titolo di credito (es. assegno, libretto, cambiale) è una procedura  che consente di privare  di validità verso terzi il titolo sottratto, smarrito o distrutto al fine di ottenere un decreto che ne autorizza  il pagamento o il suo duplicato.

NORME DI RIFERIMENTO

Codice civile artt. 2006 – 2016 – 2027; R.D. n. 1736/1933 (per assegni bancari e circolari al portatore); R.D. n. 1669/1933 (per cambiali); Legge n. 948/1951 (per titoli rappresentativi di depositi bancari, libretti, certificati e polizze di pegno al portatore).

COMPETENZA

La competenza è di regola del Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile.

AMMORTAMENTO DELLA CAMBIALE (Art. 89 ss. R.D. 1669/1933) e VAGLIA CAMBIARIO

 

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale e/o vaglia cambiario, per ottenerne il pagamento, il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per ottenere un provvedimento che ne dichiari l’inefficacia verso terzi e lo autorizzi a ottenere il pagamento dal debitore. La richiesta  può anche essere presentata al Tribunale del luogo di domicilio del portatore del titolo (art. 89 R.D. 1669/1933). Nel ricorso vanno indicati i requisiti del titolo; se la cambiale è in bianco, sono da indicare quelli sufficienti ad identificarla. Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all’istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l’avvenuta comunicazione. Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale dichiara il titolo non valido e autorizza la banca  a pagare la somma relativa. Il pagamento è autorizzato dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto nella G.U., se la cambiale è già scaduta,  o dalla data di scadenza della stessa, se questa è successiva alla pubblicazione, purchè nel frattempo non sia stata fatta opposizione dal detentore. Occorre che il richiedente notifichi il decreto al trattario (banca). Per le notifiche e la pubblicazione in G.U. il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto. Il detentore del titolo può proporre opposizione contro l’autorizzazione al Tribunale che ha pronunciato l’ammortamento (art. 90 R.D. 1969/33); in tal caso deve provvedere a notificare con citazione l’opposizione al ricorrente e al trattario, depositando il titolo in cancelleria insieme all’atto di opposizione. Il pagamento è autorizzato dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto nella G.U., o dalla data di scadenza, se questa è successiva alla pubblicazione. Se l’opposizione non viene fatta (o sono decorsi i termini per proporla), il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del giudice che ha pronunciato l’ammortamento del titolo, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U. Potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento,  o un duplicato in caso di cambiale in bianco o non ancora scaduta.

AMMORTAMENTO ASSEGNO BANCARIO (Art. 69 e ss. R.D. 1736/1933)

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno bancario, se ne deve dare denuncia al trattario o all’istituto emittente e poi il possessore può chiedere l’ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui l’assegno è pagabile (o nel domicilio del richiedente).  Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento che il ricorrente (il beneficiario) deve notificare  al traente (chi emette l’assegno) ed al trattario e provvedere alla pubblicazione sulla G.U. Il pagamento è autorizzato decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella G.U. in mancanza di opposizioni.  Se l’opposizione non viene fatta (o sono decorsi i termini per proporla), il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del giudice che ha pronunciato l’ammortamento del titolo, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U. Potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento. Non è previsto l’ammortamento per gli assegni bancari o vaglia postali emessi con la clausola “non trasferibile”

AMMORTAMENTO ASSEGNO CIRCOLARE (Artt. 69 – 74 – 86 R.D. 1736/1933) e VAGLIA POSTALE TRASFERIBILE

Può essere richiesto dal beneficiario o dall’istituto che lo ha emesso  al Tribunale dove si trova un’agenzia dell’istituto di credito o del luogo in cui è domiciliato il richiedente. Nel caso di assegno circolare la notifica del decreto di ammortamento deve essere fatta a uno dei più vicini stabilimenti dell’istituto bancario, il quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l’assegno è pagabile. Anche in questo caso deve essere il ricorrente a curare la pubblicazione sulla G.U.

TITOLI RAPPRESENTATIVI DI DEPOSITI BANCARI AL PORTATORE (LIBRETTI O CERTIFICATI)

La competenza è del Tribunale ove si trova la filiale dell’Istituto emittente presso il quale il titolo è pagabile. Il ricorrente, entro 15 giorni dalla denuncia all’istituto di credito, può fare ricorso al Presidente del Tribunale il quale emette un decreto con cui pronuncia l’ammortamento del titolo, che viene dichiarato inefficace,  ed autorizza l’istituto emittente a rilasciare un duplicato decorsi 90 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. o dall’affissione del suddetto decreto in banca, purchè nel frattempo non venga proposta opposizione (per importi inferiori a € 22.000 il Presidente dispone in luogo della pubblicazione sulla G.U., l’affissione in banca). Copia del decreto va dunque notificata all’Istituto emittente, il quale provvederà ad affiggere nei locali aperti al pubblico per 90 giorni consecutivi il suddetto decreto e, decorso il termine, certificherà l’avvenuta affissione. Decorso il termine è necessario portare la detta certificazione alla cancelleria del Giudice che ha pronunciato l’ammortamento, la quale certificherà l’eventuale mancata opposizione, autorizzando così l’istituto ad emettere il duplicato.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione.

Per eventuali informazioni o chiarimenti:

e mail:  [email protected]

COME

Occorre:

  • Dare comunicazione dello smarrimento, distruzione o furto al trattario o all’istituto bancario emittente  o all’ente emittente con raccomandata o altro (questo nei casi previsti dalla legge, ossia per i libretti al portatore, i certificati di deposito ecc.);
  • Fare denuncia all’Autorità Giudiziaria tramite Polizia e/o Carabinieri;
  • Fare richiesta di ammortamento (v. modulistica), compilando anche la nota di iscrizione a ruolo;
  • Nel caso di titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore l’interessato deve altresì portare copia dell’istanza di ammortamento con il timbro di avvenuto deposito all’Istituto che ha rilasciato il titolo (banca o posta);
  • Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo ed autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o autorizza il pagamento a seconda del titolo) dopo l’eventuale pubblicazione sulla G.U. (se disposta – sempre per assegni, cambiali, certificati azionari, polizze di carico) o l’affissione del decreto nei locali;
  • Il ricorrente deve chiedere 1 o 2 copie autentiche del decreto necessarie per provvedere alle notifiche (o alla consegna a mani); occorre inoltre una fotocopia del decreto per la pubblicazione sulla G.U., se disposta.

COSTI

  • € 98,00 contributo unificato;
  • € 27,00 diritti forfettizzati per notifica;

Costi successivi:

  • Pubblicazione del decreto sulla G.U.  e costi di copia del decreto;
  • Per il certificato non interposta opposizione 2 marche da bollo da € 16,00;
  • 1 marca per diritti di cancelleria da € 3,92

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di ammortamento va allegata;