Presso ogni Tribunale sono istituiti l’Albo dei Consulenti Tecnici e quello dei Periti. Quando il Giudice necessita di particolari accertamenti, può farsi assistere da esperti, denominati consulenti tecnici in ambito civile e periti in ambito penale. Gli esperti devono essere scelti tra coloro che sono iscritti nei rispettivi Albi. L’Albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e le decisioni relative allo stesso sono assunte da un Comitato da lui presieduto. Il Comitato è composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell’albo professionale designato dal Consiglio dell’Ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene che richiede l’iscrizione.
Art. 61 c.p.c., 13 disp.att. cp.p.c. per ciò che riguarda i consulenti tecnici in materia civile.
Art. 67 disp. Att. C.p.p. per ciò che riguarda i periti in materia penale
La persona che possiede una particolare competenza tecnica in una determinata materia, iscritta all’ordine professionale o alla C.C.I.A.A.- Ruolo Esperti. Può presentare domanda Presso il Palazzo di Giustizia - Tribunale: Cancelleria Civile – Piano terra - Tel. 0437947121 – Responsabile dott.ssa Santa Clelia Ferrulli
Per iscriversi ad entrambi gli albi, occorrono domande e documentazione separate.
Normativa
Modalità di ISCRIZIONE all’ ALBO dei C.T.U ed all’ALBO dei PERITI
La Domanda di iscrizione (una specifica per ogni albo) indirizzata al Presidente del Tribunale si deposita presso la CANCELLERIA CIVILE in duplice copia di cui una in bollo da € 16,00 ed una in carta semplice - contenente:
Autocertificazione attestante:
- Le generalità complete, la residenza, il codice fiscale, il telefono, il fax, la mail, l’eventuale P.E.C., la sede/studio dove viene esercitata la professione;
- L’inesistenza di condanne penali e il non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- La non iscrizione in Albi di altri Tribunali;
- L’appartenenza o meno ad un ordine professionale; in caso affermativo indicare ovviamente quale e la data di iscrizione (giorno, mese ed anno d’iscrizione);
- Il titolo di studio posseduto; data del suo conseguimento con indicazione dell’Istituto o Ateneo che l’ha rilasciato;
- La CATEGORIA professionale prevista dalla legge nella quale chiede di essere inserito:
a) Per l’Albo dei consulenti tecnici - CTU- le categorie previste sono: medico-chirurgica (tutti i medici), industriale (raggruppa gli Ingegneri, Architetti, Periti industriali, geometri), commerciale (commercialisti, consulenti del lavoro), agricola (agronomi e forestali), bancaria (attuario, Promotori finanziari ) e assicurativa, interpreti e traduttori; ALTRE CATEGORIE sono: psicologi, infermieri professionali guida alpina, grafologo, esperto d’armi. - Normativa di riferimento: art. 13 disp. Att. C.P.C.;
b) Per l’Albo dei PERITI sono previste: medicina legale (medico), psichiatria, contabilità (commercialista, consulente del lavoro, promotore finanziario, attuario), ingegneria e relative specialità (ingegnere, architetto, perito industriale, agronomo e forestale, geometra), infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica (esperto d’armi), chimica, analisi e comparazione della grafia (grafologo), interprete e traduttore; ALTRE categorie sono: Infermiere Professionale, Psicologo, Guida alpina. - Normativa di riferimento: art. 67 disp.att. C.P.P.).
- Le SPECIALIZZAZIONI POSSEDUTE e/o le altre eventuali MATERIE nelle quali si ritiene di avere specifica competenza tecnica.
Documenti da allegare:
- Titoli e documenti comprovanti la speciale capacità tecnica (artt. 16 Disp. Att. C.P.C. e 69 Disp. Att. C.P.P.);
- Eventuale curriculum;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento.
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Dopo l’ammissione la CANCELLERIA del Tribunale chiederà di effettuare - tramite bollettino di conto corrente postale - il versamento di € 168,00 per tassa concessioni governative intestato all’AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA del Registro Tasse CC.GG. n. 8003 ed il deposito l’ATTESTAZIONE dell’avvenuto pagamento.
N.B.: COPIA DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE IN CARTA SEMPLICE DEVE ESSERE CONSEGNATA DALL’INTERESSATO ALL’ORDINE O AL COLLEGIO DI APPARTENENZA PER LE VERIFICHE DEL CASO.