Atti di straordinaria amministrazione a favore di minori

INFORMAZIONI

I genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età (o all'emancipazione) in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti  di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. I genitori, invece, non possono compiere  atti di straordinaria amministrazione ( accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, prelevare somme intestate al minore ecc.)  nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità per il figlio minore o nascituro.

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 320 cod. civ.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita, in via esclusiva la responsabilità genitoriale. Con istanza al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione.

Per eventuali informazioni o chiarimenti:

e mail:  [email protected]

DOCUMENTI OCCORRENTI

Nota di iscrizione  a ruolo (Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori – art. 320 c.c.)

COSTI

Esente da contributo unificato;

Euro 27,00 per diritti di Cancelleria da versarsi a mezzo pagoPA

Del provvedimento autorizzativo viene rilasciata copia autentica con pagamento dei relativi diritti.  

NOTA BENE

Nel caso di vendita di beni acquisiti per eredità/donazione dal minore sottoposto alla responsabilità genitoriale, la competenza per l’autorizzazione è del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare.

MODULISTICA

Modulistica disponibile